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Allungamento del comporto come accomodamento ragionevole per il lavoratore disabile

Con la sentenza n. 4247/2025 del 29 maggio 2025, il Tribunale di Napoli ha affermato che l’allungamento del periodo di comporto può costituire un adeguato accomodamento ragionevole nei confronti del lavoratore disabile.

La vicenda origina dall’impugnazione di un licenziamento per superamento del comporto, intimato a un lavoratore disabile dopo un’assenza continuativa per malattia di 364 giorni, a fronte del limite di 180 giorni previsto dal contratto collettivo applicabile.

Nel respingere il ricorso, il Tribunale ha escluso il carattere discriminatorio del recesso, ritenendo che la condotta datoriale integrasse un accomodamento ragionevole: “non può escludersi che il datore di lavoro abbia attuato una forma di accomodamento ragionevole”, in linea con Cass. 152822024, secondo cui tra gli accorgimenti idonei a evitare il licenziamento “può ipotizzarsi un allungamento del periodo di comporto ex art. 2110, comma 2, c.c., o l’espunzione dal comporto di periodi di malattia connessi allo stato di disabilità, ovvero altre misure da scegliere in relazione alla particolarità della fattispecie”.