Con l’ordinanza n. 8422 del 31 marzo 2025, la Corte di Cassazione, in linea con la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 194/2021, ha stabilito che, pur essendo incompatibile la percezione della NASpI con lo svolgimento di attività lavorativa subordinata, non trova sempre applicazione l’obbligo restitutorio integrale di cui all’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 22 del 2015.
Nel caso in esame, un lavoratore aveva percepito la NASpI anticipata, utilizzando il contributo per l’avvio di un’attività di autonoleggio e contestualmente aveva prestato attività lavorativa subordinata tramite un contratto a chiamata. L’INPS, ritenendo incompatibile tale ultima attività con la fruizione del beneficio, ha chiesto la restituzione dell’importo erogato al lavoratore. L’ente pubblico, soccombente nei primi due gradi di giudizio, ha quindi adito la Suprema Corte.
La Corte, pur accogliendo il ricorso dell’INPS nella parte in cui si distingue la NASpI dalla NASpI anticipata che, a differenza della prima, ha la finalità di supportare economicamente le spese necessarie all’avvio di una nuova attività economica, non ha ritenuto legittima la richiesta di restituzione integrale del sussidio.
Per la Corte di Cassazione, infatti, l’obbligo restitutorio deve essere limitato e mitigato in conformità di quanto statuito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2021. Invero, sebbene la sentenza ammetta la necessità di un obbligo restitutorio integrale nel caso in cui il percettore abbia lavorato durante il periodo di fruizione della NASpI, la sentenza precisa altresì che tale rigidità non deve essere applicata nei casi in cui il rapporto di lavoro, per la sua breve durata, non abbia inciso in misura apprezzabile sulle finalità per le quali il contributo è stato erogato.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha circoscritto la restituzione dell’importo percepito alla durata effettiva del periodo di lavoro subordinato, ritenendo che un rapporto di lavoro di breve durata non possa incidere in modo significativo sugli scopi per cui la NASpI anticipata è stata concessa.
In sintesi, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, ma ha limitato la restituzione della predetta indennità riducendola in proporzione alla durata del periodo di lavoro subordinato effettivamente svolto dal lavoratore.