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Ministero del Lavoro: altri chiarimenti nella circ. n. 6/2025

Il Ministero del Lavoro con la circ. n. 6 del 27.03.2025 ha espresso i suoi chiarimenti anche in merito a:

  • il contratto di somministrazione statuendo che nel «caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi si produrrà la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato». Sul tema afferma ancora che «ai fini del calcolo del suddetto periodo di 24 mesi, si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della modifica normativa in esame, senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina»;
  • il lavoro agile a norma dell’art. 23 della legge n. 81/2017, viene introdotto l’obbligo per i datori di lavoro privati di comunicare entro 5 giorni l’avvio, la cessazione o la modifica della durata della prestazione svolta in regime di lavoro agile. Il termine decorre dall’effettivo inizio della prestazione e non dalla data dell’accordo. Le comunicazioni devono seguire le modalità già previste dal decreto ministeriale n. 149/2022. L’inosservanza comporta sanzioni da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. Per le pubbliche amministrazioni, invece, resta invariato il termine del giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione;
  • la durata del periodo di prova ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 104/2022, attuando la direttiva UE 2019/1152 sulla proporzionalità del periodo di prova nei contratti a termine viene fissata una durata pari a un giorno di prova ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di 2 giorni e un massimo di 15 per contratti fino a 6 mesi, e di 30 per contratti tra 6 e 12 mesi. Per contratti superiori ai 12 mesi, il calcolo prosegue senza il limite dei 30 giorni. La contrattazione collettiva può prevedere condizioni più favorevoli (e, quindi, secondo il Ministero del Lavoro di durata inferiore), ma non peggiorative. La norma si applica ai contratti stipulati dal 12 gennaio 2025;
  • le attività stagionali, nel merito l’art. 11 della legge n. 203/2024 fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 21 del D.lgs. n. 81/2015, chiarendo che rientrano tra le attività stagionali, oltre a quelle previste dal D.P.R. n. 1525/1963, anche quelle individuate dai contratti collettivi per far fronte a picchi produttivi stagionali. La norma, con effetto retroattivo, conferma il ruolo della contrattazione collettiva nel definire tali attività, purché siano obiettivamente giustificate per evitare abusi nei contratti a termine, in conformità alla direttiva UE 1999/70/CE.