L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato, il 17 settembre 2024, la nota 6772, che fornisce al proprio personale ispettivo un elenco delle violazioni che si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli art. 1 e 6 del Decreto Legislativo 103/2024.
Alla luce del recente intervento legislativo in materia di semplificazione amministrativa, le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, se accertate per la prima volta nell’arco di un quinquennio, e se sono violazioni sanabili, vengono punite solo con una diffida nei confronti dell’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate ed a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione della stessa. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.
Per quanto concerne i limiti all’utilizzo del provvedimento, l’articolo 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha previsto che “l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro”. Tale formulazione non va intesa in senso restrittivo rispetto alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, rispetto al quale è previsto un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale.
L’elenco delle violazioni, allegato alla nota di cui sopra, prevede che siano assoggettabili alla diffida amministrativa le seguenti violazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
-istituzione e tenuta del LUL;
-omesse o infedeli registrazioni;
-comunicazione di variazione del rapporto di lavoro;
-attribuzione a livelli inferiori.