La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 16 luglio 2024 n. 19591, ha ritenuto sufficiente che il fallimento di una società datrice venga pronunciato incidentalmente dal giudice del lavoro, nel caso quest’ultimo sia chiamato a pronunciarsi sull’intervento del Fondo di Garanzia dell’INPS.
Nel caso di specie, un lavoratore ha proposto domanda giudiziale nei confronti dell’INPS al fine di ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento in suo favore del trattamento di fine rapporto, poiché non gli era stato corrisposto dal datore di lavoro.
La Corte d’Appello ha accolto la predetta domanda, ritenendo non necessaria la presentazione della domanda di fallimento dell’azienda, avendo il ricorrente avesse già esperito, con esito infruttuoso, una procedura esecutiva individuale nei confronti del datore di lavoro.
La Suprema Corte, confermando la pronuncia di merito, ha rilevato preliminarmente che il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore costituisce una tipica questione pregiudiziale rispetto alla domanda giudiziale relativa alla prestazione previdenziale. Ne consegue dunque che non è necessario che l’assoggettabilità a fallimento sia stabilita dal Tribunale fallimentare con efficacia di giudicato, ma è sufficiente che tale decisone venga presa incidentalmente, anche dal giudice del lavoro, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di intervento del Fondo.