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Licenziamento collettivo e cessazione dell’attività per pensionamento del datore

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza dell’11 luglio 2024, nella causa C-196/23, ha affermato che è contraria al diritto euro-unitario una norma nazionale che non prevede l’applicazione della legge sui licenziamenti collettivi alle cessazioni, numericamente superiori alla soglia prevista, causate dal pensionamento del datore di lavoro.

Nel caso di specie, 8 dipendenti hanno impugnato giudizialmente il licenziamento irrogato nei loro confronti al momento della chiusura dell’azienda, a causa del pensionamento del suo titolare.

La Corte superiore di giustizia della Catalogna, investita della questione, rinviando alla CGUE, ha domandato se una normativa come quella spagnola – che prevede una procedura di consultazione sindacale in caso di licenziamento collettivo, ma che esclude l’applicabilità di questo procedimento nel caso in cui le cessazioni siano state causate dal pensionamento del datore di lavoro – sia conforme o meno al diritto comunitario.

La Corte di Giustizia ha rilevato che la Direttiva n. 98/59/CE – recante la disciplina in materia di licenziamento collettivo – deve trovare applicazione in ipotesi di qualsiasi cessazione del contratto di lavoro non voluta dal dipendente e, quindi, intervenuta senza il suo consenso. Pertanto, la predetta normativa deve essere applicata anche in caso di pensionamento del datore.

Questo caso specifico non può essere inoltre equiparato a quello del decesso del datore, poiché un datore di lavoro pensionando è generalmente in grado di condurre consultazioni.

Su tali presupposti, la CGUE dichiara contraria al diritto euro-unitario la normativa spagnola in materia.