BCA News

Sospensione unilaterale del rapporto e giusta causa di dimissioni

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18263 del 3 luglio 2024, ha affermato che la sospensione unilaterale del rapporto decisa da parte datoriale a fronte dell’esercizio di un diritto del dipendente integra un’ipotesi che consente al lavoratore di rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa.

Nel caso di specie, un lavoratore, con qualifica di dirigente, ha ricorso giudizialmente al fine di vedersi accertare l’esistenza di una giusta causa con riferimento alle dimissioni rassegnate. Nel merito, il dirigente ha dedotto che la società, dopo la comunicazione delle dimissioni con preavviso, aveva disabilitato il account di posta elettronica aziendale del primo e gli aveva impedito l’accesso al computer ed anche all’ufficio, tanto da costringerlo all’invio di una seconda lettera di dimissioni, in tal caso con effetto immediato.

La Corte ha rilevato che, nell’ordinamento nazionale, sono consentite due sole e tassative ipotesi di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro: quella cautelare e quella disciplinare. In tutti gli altri casi, la sospensione del rapporto di lavoro risulta illegittima, a prescindere dalla durata della stessa. Ciò, a maggior ragione, se la sospensione viene disposta a fronte dell’esercizio di un diritto potestativo del lavoratore, quale il recesso con preavviso (art. 2118 c.c.).