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Scelta dei dipendenti da licenziare e mansioni svolte in passato

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18093 del 2 luglio 2024, ha affermato che, in caso di licenziamento collettivo, la comparazione dei lavoratori utile ad individuare il personale in esubero deve essere estesa anche ai dipendenti degli altri dipartimenti aziendali presso cui abbia, in passato, prestato attività il personale adibito al settore oggetto di eliminazione.

Nel caso di specie, una lavoratrice ha impugnato giudizialmente il licenziamento irrogatole nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo.

La Cassazione, confermando la pronuncia di merito, ha rilevato che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comparazione tra lavoratori di professionalità equivalente addetti a diverse unità produttive debba tener conto non solo delle mansioni concretamente svolte in quel momento, ma anche della capacità professionale degli addetti ai settori da sopprimere. È necessario dunque mettere a confronto tutti i dipendenti che siano in grado di svolgere le mansioni proprie dei settori che sopravvivono, indipendentemente dal fatto che in concreto non le esercitino al momento del licenziamento collettivo.

Secondo i Giudici di legittimità, la fungibilità, nella comparazione tra i lavoratori, implica la necessità di ricostruzione del complessivo bagaglio di esperienza e conoscenza degli stessi.