La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 25 giugno 2024, n. 17450, ha distinto nettamente due situazioni, anche sul piano rimediale: da un lato, la trasformazione di un contratto subordinato a termine in un rapporto a tempo indeterminato e, dall’altro, la riqualificazione in un rapporto subordinato, a tempo indeterminato, per effetto di illegittima stipulazione di un contratto di lavoro autonomo.
Nello caso di specie, la Corte di Appello aveva accolto il ricorso di una giornalista impiegata come lavoratrice autonoma per oltre 12 anni in una rete televisiva, dichiarando sussistente un rapporto subordinato a tempo indeterminato e condannando la società a riammetterla come redattore ordinario con più di 30 mesi di anzianità. Tuttavia, era stata prevista solo un’indennità risarcitoria forfettaria ex art. 32 L. n. 183/2010; la giornalista ha successivamente contestato l’applicazione di questa norma, ottenendo l’integrale risarcimento del danno.
In particolare, il Giudice di ultima istanza ha ribadito il principio secondo cui, nel caso di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro al cospetto di un contratto stipulato dalle parti come formalmente di lavoro autonomo, non trova applicazione il regime forfettizzato dettato dall’art. 32 L. n. 183/2010, bensì quello risarcitorio.