La Corte di Cassazione, con la pronuncia del 29 agosto 2024, n. 23348, è tornata sul tema dell’estensibilità al contratto di agenzia del termine di decadenza previsto dall’art. 32 della legge n. 183/2010 in tema di impugnazione del licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di specie, un agente impugnava il recesso, effettuato dal preponente, da un rapporto di agenzia per asserita giusta causa. La domanda veniva dichiarata improcedibile sia dal Tribunale di Napoli che dalla Corte di Appello di Napoli, in base alla riferibilità anche al contratto di agenzia dell’istituto della decadenza previsto dall’art. 32 lett. b), comma 3, della legge n. 183/2010, posto che il ricorso era stato proposto una volta scaduti i termini di legge.
La Suprema Corte, dopo aver esaminato il disposto dell’art. 32 e la ratio della previsione, ha effettuato un’attenta valutazione dei criteri interpretativi utilizzabili per arrivare, sia in base al dato letterale, sia a quello logico-sistematico, ad individuare l’intento del legislatore di escludere il rapporto di agenzia dall’ambito di operatività della previsione, confermando quanto già in precedenza affermato dal Supremo Collegio e cioè che ai rapporti di agenzia non si applica il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 3 lett. b) della l. n. 183 del 2010.
È stato sottolineato il carattere eccezionale della norma che, avendo ad oggetto una limitazione temporale per l’esercizio dell’azione giudiziaria, ne impone un’interpretazione rigorosa.
