Con l’ordinanza n. 6221 del 9 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha confermato che, a seguito della sentenza n. 128/2024 della Corte Costituzionale, il lavoratore assunto dopo il marzo 2015, soggetto alla disciplina del Jobs Act, ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro qualora il giustificato motivo oggettivo del licenziamento risulti insussistente.
La Consulta ha infatti dichiarato incostituzionale, per contrarietà all’art. 3 Cost., la mancata previsione della tutela della reintegra nel D.Lgs. 23/2015, imponendo così un adeguamento interpretativo da parte della giurisprudenza (Corte Cost. n. 128/2025).
La vicenda trae origine dal ricorso di una lavoratrice licenziata per giustificato motivo oggettivo in ragione di una riorganizzazione aziendale volta a migliorare l’efficienza gestionale.
La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso, ritenendo non provata la sussistenza del motivo addotto, ma aveva limitato la tutela al solo risarcimento economico.
Esaminando il caso, la Cassazione ha invece rilevato che, in base al nuovo orientamento costituzionale, la lavoratrice ha diritto alla reintegrazione, poiché la norma applicata in precedenza non contemplava un adeguato rimedio per l’ipotesi di insussistenza del motivo oggettivo.
Pertanto, ha accolto il ricorso e rinviato la causa al giudice di merito affinché applichi correttamente il regime sanzionatorio così come ridefinito dalla Consulta.