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Reintegra anche in caso di licenziamento irrogato per un addebito punito dal CCNL con una sanzione conservativa

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 16 luglio 2024, n. 129, ha affermato che la tutela reintegratoria deve essere applicata anche nelle ipotesi in cui il licenziamento disciplinare sia stato irrogato a fronte di una condotta punibile, sulla scorta della contrattazione collettiva, con una sanzione meramente conservativa.

Nel caso di specie, un lavoratore aveva impugnato giudizialmente il licenziamento disciplinare irrogatogli dalla società datrice.
Il Tribunale di Catania ha evidenziato come i fatti addebitatigli risultassero punibili, ai sensi del CCNL applicato, con una sanzione di tipo conservativo. È stata dunque sollevata una questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 3, comma 2, del D.lgs. 23/2015, nella parte in cui non prevede l’applicazione della tutela reintegratoria nei casi in cui il fatto contestato sia punibile, in base alle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento, con una sanzione di natura conservativa.

La Corte ha rilevato come il riferimento alla proporzionalità del licenziamento assuma una portata ampia, tale da comprendere le ipotesi in cui la contrattazione collettiva vi faccia riferimento come clausola generale ed elastica, ma non può concernere anche i casi in cui il fatto contestato sia inidoneo, per espressa pattuizione contrattuale, a giustificare il recesso. Per la Consulta, infatti, le ipotesi in cui l’addebito è sanzionato dal CCNL con una sanzione meramente conservativa vanno equiparate a quelle dell’insussistenza del fatto materiale contestato dal datore di lavoro.