Il Tribunale di Milano ha ribadito che anche la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in seguito al rifiuto del dipendente al trasferimento presso una sede distante oltre 50 km (nel caso di specie, la lavoratrice era stata trasferita ad oltre 300 km), integra una perdita involontaria del lavoro, configurando così una fattispecie che dà diritto all’accesso all’APE sociale.
Una lavoratrice ha impugnato il provvedimento con cui l’INPS ha rigettato la sua domanda di accesso all’APE sociale per non aver ritenuto la causa di cessazione del rapporto di lavoro meritevole di accesso al trattamento pensionistico in questione.
Secondo il Giudice, tra le fattispecie che danno diritto al trattamento in esame deve essere ricompresa qualsiasi perdita involontaria del rapporto di lavoro intervenuta a seguito del mutamento unilaterale da parte del datore di lavoro delle condizioni essenziali del rapporto, per ragioni di ordine economico e produttivo, e della relativa non accettazione del dipendente. Tra queste rientra, senza dubbio, anche la risoluzione consensuale conseguente al rifiuto opposto dal lavoratore al trasferimento in una sede sita ad oltre 50km di distanza da quella di provenienza; condizione che, peraltro, dà diritto anche alla NASPI.