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Tribunale di Roma, sentenza del 9 febbraio 2024, n.1646: penale in caso di violazione del patto di stabilità da parte dell’apprendista

Il Tribunale ha riconosciuto legittima la previsione di una penale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità da parte dell’apprendista, avendo il datore sostenuto un reale costo finalizzato alla formazione del lavoratore per poter beneficiare per un periodo di tempo minimo, ritenuto congruo, del bagaglio di conoscenze acquisito dal dipendente.

Nel caso in esame, la società, a seguito delle dimissioni volontarie rassegnate dal dipendente in regime di apprendistato professionalizzante, ha proposto ricorso nei confronti dello stesso al fine di vedersi restituite le somme relative ai giorni di formazione impartitigli.

Il  lavoratore, da parte sua, ha dedotto l’illegittimità della clausola di durata minima garantita del rapporto presente nel proprio contratto di lavoro, e della relativa penale prevista.

Il Giudice, accogliendo il ricorso della società, ha ritenuto particolarmente meritevole l’interesse del datore rispetto a tale clausola, a fronte del dispendio economico sopportato dalla azienda per la formazione di un proprio dipendente al fine di destinarlo allo svolgimento di mansioni che richiedessero una formazione specifica.