Nella pronuncia in esame, li Ermellini hanno ritenuto che la presenza di un clima lavorativo stressante possa configurare un fatto ingiusto che – anche in assenza di una condotta mobbizzante – fa sorgere in capo al dipendente un diritto al risarcimento.

Nel caso di specie, la Corte ha accolto il ricorso della dipendente e ha ritenuto configurabile il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno per le vessazioni datoriali subite.

Invero, la Cassazione, nella parte motiva della sentenza, ha ritenuto che un «ambiente lavorativo stressogeno è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie», ancorché apparentemente lecite e/o solo episodiche.