La Cassazione afferma che non costituisce giusta causa di licenziamento la circostanza che il dipendente svolga la propria prestazione prevalentemente “da remoto”.
Tale affermazione vale soprattutto nel caso in cui le mansioni assegnate prescindano dalla presenza fisica in un determinato luogo ed il lavoratore disponga dei mezzi aziendali necessari per realizzare da remoto le attività affidategli.
Secondo la S.C. il licenziamento che nel caso di specie era stato irrogato per giusta causa ad una lavoratrice perché il datore di lavoro aveva rilevato: la sistematica violazione delle disposizioni aziendali in ordine all’orario di lavoro; lo svolgimento in modo incompleto e discontinuo della prestazione; l’abuso della fiducia del datore in assenza di un sistema di rilevazione automatica delle presenze, può essere considerato legittimo solo qualora il lavoratore faccia mancare il proprio apporto di risultato o qualora sia possibile dimostrare che il suo tempo sia stato dedicato ad altre attività incompatibili con quelle previste dal rapporto di lavoro e in misura tale da escludere la prestazione oraria.