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La Circolare dell’INAIL n. 44/2023

La Circolare dell’INAIL n. 44/2023 ricorda che – pur essendovi succeduti diversi orientamenti giurisprudenziali – in tema di termine di prescrizione di cui all’articolo 112, comma 1, del Testo unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Dpr 1124/1965) si deve fare riferimento alla Sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 7 maggio 2019, n. 11928.

Dapprima si ricorda che nel contesto normativo in cui ci troviamo, il termine “prestazione” (per consolidato orientamento giurisprudenziale) va inteso in senso restrittivo, ossia quale “prestazione nascente dall’accertamento del diritto stipite, per il quale rilevi il grado di inabilità, della data dell’infortunio o di quello della manifestazione della malattia professionale, delle sue modalità e del relativo nesso causale”.

Le Sezioni Unite ritengono che il termine di 150 giorni fissato per compiere la procedura di liquidazione (ex art. 111 T.U.) non vada considerato quale termine perentorio ma ordinatorio.

Per questa ragione, una volta decorsi i 150 giorni senza l’esaurimento del procedimento amministrativo non si forma un silenzio-rigetto che fa cessare la sospensione della prescrizione. Essendo da considerare tale termine in senso ordinatorio, una volta decorso, le strutture territoriali dovranno comunque emettere il provvedimento di accoglimento o rigetto della prestazione.

L’adozione del provvedimento determina la cessazione della sospensione. Il termine di prescrizione decorrerà nuovamente dal momento in cui la comunicazione del provvedimento espresso dall’istituto assicurativo perviene nella sfera di conoscibilità dell’assicurato.