Ai sensi del d.lgs. n. 81/15, art. 2 si distingue la figura del lavoro eterorganizzato rispetto al lavoro autonomo o coordinato per l’ingerenza della società nelle modalità organizzative in cui la prestazione viene realizzata tramite piattaforma (articolo 47 bis. 81/2015). Qualora il lavoratore su piattaforma non sia qualificato come lavoratore subordinato ex art. 2094 c.c. o eterorganizzato ex art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 si applicano le disposizioni di cui al Capo V bis.
Le tutele minime dell’art. 47 bis del cit. d.lgs. e ss. devono applicarsi a tutti quei lavoratori che espletino l’attività lavorativa in completa autonomia con riguardo alle modalità, disponibilità e tempistiche e senza avere alcun vincolo c.d. imposto (rispetto all’organizzazione dell’attività lavorativa).
L’applicazione della disciplina del lavoro subordinato per i collaboratori di cui all’art. 2 è giustificata in virtù del coordinamento esterno e unilateralmente imposto dal committente al lavoratore, il quale per svolgere la prestazione è obbligato ad adeguarsi alla organizzazione del committente stesso, rendendo così assimilabile il lavoratore, quanto alle esigenze di protezione lavoristica e previdenziale, al lavoratore dipendente.