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Breve commento alla sentenza n. 27711/2023 della Cassazione

La Cassazione ha affermato che ai fini della individuazione della retribuzione equa e sufficiente prevista dall’articolo 36 della Costituzione si deve verificare la stessa retribuzione sulla base delle determinazioni previste dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative. Se ciò non è sufficiente (perché il CCNL detta minimi salariali molto bassi) il giudice deve valutare non soltanto i trattamenti previsti da altri contratti collettivi di settori affini ma anche gli indicatori economici e statistici utilizzati per misurare la soglia di povertà come, ad esempio, l’indice ISTAT, i dati Uniemens per il calcolo del salario medio, il valore della NASPI, i trattamenti di integrazione salariale in presenza di sospensione dell’attività.