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Corte di Cassazione, sentenza del 21 maggio 2024, n. 14046

Con la sentenza in esame, la Corte, nel valutare le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico possa ritenersi uno scritto idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationem del contratto si sofferma sulla questione di diritto sostanziale della forma che un determinato atto deve possedere per soddisfare il requisito di forma sancito dall’art. 1888 c.c., e sulla correlata questione di diritto processuale, delle condizioni da osservare affinché una prova documentale possa essere utilizzata in giudizio.

Nel caso in esame, il giudizio ha avuto per oggetto la determinazione dell’estensione della garanzia derivante dalla stipula di un contratto di assicurazione contro il rischio di furto della merce trasportata stipulato per il tramite di un broker, a seguito dell’evento dedotto nella polizza, successivamente verificatosi, e del diniego opposto dall’assicuratore all’indennizzo per la scopertura assicurativa inerente la merce rubata, nella fattispecie considerata, consistente in un carico di medicinali.

Il thema decidendum, circoscritto dalla Corte, ha riguardato le condizioni da soddisfare perché un atto possa ritenersi scritto per i fini di cui all’art. 1888 c.c. e l’efficacia probatoria del messaggio di posta elettronica privo di firma elettronica qualificata o digitale.

Conseguentemente, per il giudice di legittimità, le caratteristiche tra cui quelle di sicurezza, integrità ed immodificabilità, poiché devono essere oggettive, devono essere desunte dal formato del file in cui il messaggio di posta è stato salvato, dalle proprietà di esso, dalla sintassi adottata e dalla grafica.

Per la Corte, questa analisi va condotta alla luce del consolidato principio per cui la prova scritta del contratto di assicurazione può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza e, a fortiori, dalle specifiche appendici o dai modelli adottati dall’assicuratore, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto del patto.