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Sulla Legge 56/2024 del 29 aprile 2024

La Legge del 29 aprile 2024, n. 56 (che ha convertito il DL 19/2024), ha introdotto delle novità in materia di appalto, anche nei cantieri, che riassumiamo di seguito.

  • Trattamento dei lavoratori dipendenti dall’appaltatore e dal subappaltatore (Art. 29 comma 1-bis D.L. 19/2024): al personale impiegato nell’appalto e nel subappalto di opere o servizi è dovuto un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;
  • Responsabilità solidale (Art. 29 comma 2 D.L. 19/2024): l’obbligazione solidale del committente per i trattamenti retributivi e per i contributi previdenziali non pagati dall’appaltatore o dal subappaltatore è estesa anche ai casi in cui ricorre una somministrazione di lavoro illecita o di appalto non genuino per mancanza dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003;
  • Verifica della congruità della manodopera nell’edilizia (Art. 29 comma 10 D.L. 19/2024): negli appalti di realizzazione di lavori edili, in capo al committente grava l’obbligo di verificare, prima di procedere al saldo finale, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro (DM n.143 del 25 giugno 2021);
  • Saldo finale e verifica della congruità (Art. 29 comma 12 D.L. 19/2024): negli appalti di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica delle regolarità o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta a carico del committente la sanzione amministrativa da euro 1000 ad euro 5000.

Somministrazione fraudolenta:

L’art. 29, comma 5 del Decreto-legge abroga la disposizione di cui all’art. 38-bis del d.lgs. n.81/2015 che sanzionava la “somministrazione fraudolenta”.

Ora a seguito dell’abrogazione del reato di “somministrazione fraudolenta”, il Decreto-legge con il comma 4, lett. d), introduce nel d.l.gs n. 276/2003 il comma 5-ter, che prevede un illecito che riproduce le caratteristiche della precedente fattispecie, con la modifica delle sanzioni ad esso applicabili.

Prima era prevista solo la “pena dell’ammenda di euro 20 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione” mentre con la nuova norma si conferma la natura di reato plurisoggettivo della somministrazione fraudolenta e si prevede che “l’utilizzatore ed il somministratore sono puniti con la pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”.

Illeciti penalmente sanzionati:

– art. 18, comma 2 d.lgs. n. 276/2003: sanziona l’utilizzazione di lavoratori somministrati da parte di soggetti diversi dalle agenzie autorizzate con un arresto fino a un mese o ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;

– art. 18, comma 5-bis d.lgs. n. 276/2003: sanziona l’appalto privo dei requisiti propri dell’appalto genuino (di cui all’art. 29, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 276/2003) con l’arresto fino a un mese o ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione;

– art. 18 comma 5-ter d.lgs. n. 276/2003: sanziona la somministrazione di lavoro realizzata con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo con l’arresto fino a tre mesi o ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

Il Decreto-legge n. 19/2024 ha previsto la riscrittura dell’art. 27 del d.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza, di seguito anche solo “TU”).

Dalla versione dell’art. 27 del TU, derivante dalla legge di conversione n. 56/2024, si ricava che a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), del TU e definiti come

“i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile

sono tenuti al possesso di una specifica “patente” (dotata di un punteggio pari a 30 punti) rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso di una serie di requisiti.

I requisiti richiesti, autocertificati secondo le disposizioni in materia di documentazione amministrativa (DPR n. 445/2000), sono:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal medesimo TU;
  3. c) possesso del DURC in corso di validità;
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito l’esercizio dell’attività negli anzidetti cantieri, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Il punteggio della patente subisce decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis annesso al decreto-legge.

Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave. Sono considerati provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze di ingiunzione per sanzioni amministrative divenute definitive.

Gli infortuni sul lavoro da cui derivi la morte del lavoratore o una inabilità permanente, assoluta o parziale, legittima l’Ispettorato nazionale del lavoro a sospendere, in via cautelare, la patente per 12 mesi, con la possibilità dell’impresa o del lavoratore autonomo di ricorrere, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente.

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente, salvo ipotesi particolari, alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.

Sono esclusi dall’obbligo della patente coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. 

Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA richiesto per l’esecuzione di appalti di lavori indetti da Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, esclude la necessità della patente la “qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III” e, quindi, per lavori di importo pari o superiore a euro 1.033.000.

La responsabilizzazione del committente 

L’art. 90 del TU da tempo responsabilizza il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, chiedendogli di effettuare una serie di verifiche e acquisire alcune dichiarazioni sulla l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, sull’organico medio annuo e su altri aspetti.

Ora, dopo il decreto-legge n. 19/2024 e la relativa legge di conversione, al committente ai sensi dell’art. 90, comma 9 b-bis) del TU, è tenuto a verificare “il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA”

La violazione di questa incombenza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (art. 157 comma 1 lett. c) del TU).