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Nota INL n. 862/2024: Chiarimenti sulla Revoca delle Dimissioni Durante il Periodo Protetto

Con la nota n. 862/2024, la Direzione Centrale Coordinamento Giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti sulle modalità e tempistiche per l’esercizio della revoca delle dimissioni presentate durante il periodo protetto, una volta convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.lgs. n. 151/2001.

La richiesta di chiarimenti da parte dell’INL si basa sulla mancanza di regolamentazione specifica sulla revoca delle dimissioni durante il periodo protetto. Il D.lgs. n. 151/2001 non fornisce indicazioni a riguardo e non si applica quanto previsto per le dimissioni telematiche dall’art. 26, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 151/2015, che consente la revoca entro sette giorni dalla trasmissione del modulo.

L’INL ha chiarito che non ci sono impedimenti alla revoca delle dimissioni in due momenti:
1. Prima dell’efficacia delle dimissioni, ovvero prima dell’emanazione del provvedimento di convalida.
2. Dopo la convalida, ma prima della decorrenza delle dimissioni e quindi della risoluzione del rapporto.

In ogni caso, dovrà essere avviato un nuovo esame istruttorio per valutare la fondatezza delle motivazioni della revoca, senza escludere nuovi accertamenti ispettivi per tutelare il lavoratore o la lavoratrice contro eventuali comportamenti discriminatori del datore di lavoro. Se le dimissioni convalidate hanno già prodotto la risoluzione del rapporto, il rapporto di lavoro potrà riprendere solo con il consenso del datore di lavoro.