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Commento all’ordinanza n. 2739/2024 della Cassazione

Occorre indagare, prima di licenziare il lavoratore, se vi è un posto per il lavoratore medesimo anche fra le mansioni inferiori. Come è noto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è quel licenziamento attuato per fatti inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento. Tale possibilità deriva dal principio secondo cui l’imprenditore è libero di determinare l’assetto organizzativo della propria azienda.

Come è noto, perché il licenziamento sia legittimo, è necessario che il fatto indicato come motivo del licenziamento sia vero (e la prova è a carico del datore di lavoro) e che il datore di lavoro abbia assolto all’obbligo di repêchage (e anche qui la prova è a carico del datore di lavoro).

L’obbligo di repêchage implica che, prima del licenziamento, il datore di lavoro abbia verificato l’impossibilità di adibire il lavoratore che intende licenziare ad altre diverse mansioni e, secondo la Cassazione quivi menzionata, anche a mansioni inferiori.

Quindi, per evitare il licenziamento del lavoratore, è possibile il demansionamento e ne va verificata la possibilità, da parte del datore di lavoro, prima del licenziamento.