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Breve commento all’Ordinanza n. 9937/2024

Con l’ordinanza n. 9937 del 12.04.2024, la Cassazione ha stabilito che il licenziamento per inidoneità fisica o psichica, senza l’adempimento dell’obbligo di adibire il lavoratore a mansioni alternative compatibili con il suo stato di salute, è ingiustificato e suscettibile di reintegrazione.

Un lavoratore ha impugnato il licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta. La Corte d’Appello ha accolto la sua domanda, ritenendo che la società non avesse rispettato l’obbligo di trovare mansioni alternative compatibili con la salute del lavoratore.

La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello, sottolineando che, in caso di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta, il datore di lavoro deve provare:

  1. Il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore.
  2. L’impossibilità di adibirlo a mansioni compatibili con il suo stato di salute, anche se inferiori.
  3. L’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli.

Se il datore di lavoro non riesce a dimostrare questi punti, si configura l’“insussistenza del fatto”, che giustifica la reintegrazione del lavoratore licenziato. Pertanto, la Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando l’illegittimità del licenziamento.