La Cassazione ha affermato che il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute allo scopo di sospendere il periodo di comporto senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di approvare la richiesta ove ricorrano ragioni di natura ostativa. In un’ottica di bilanciamento degli interessi nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive.