La Corte di Giustizia ha rilevato che è contrario al diritto comunitario il divieto di versare al dipendente un’indennità finanziaria per i giorni di ferie non goduti al momento della cessazione del rapporto per volontà del lavoratore.
Secondo la corte l’unica circostanza che esclude il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie è che il lavoratore si sia astenuto dal fruirne deliberatamente, anche a seguito di un esplicito invito del datore accompagnato dall’informativa circa il rischio di perdere tali giorni alla fine di un periodo predefinito.