L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 144/2024, ha fornito nuovi chiarimenti in tema di welfare aziendale, rispetto al corretto trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro ai propri dipendenti per l’attività sportiva svolta da familiari.
La questione riguarda l’applicabilità del regime di esenzione fiscale dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito le somme e le prestazioni erogate per servizi di educazione e istruzione a favore del lavoratore o dei suoi familiari.
Nel caso di specie, una società ha stipulato un accordo sui premi di risultato convertibili in beni e servizi previsti da un piano di welfare aziendale. Tra questi, la società intendeva inserire il rimborso delle spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti all’interno di circoli sportivi e palestre o, in alternativa, all’interno di istituti scolastici.
L’ Agenzia ha ricordato che la disposizione è stata ampliata per includere una gamma più ampia di servizi educativi. Considerata l’ampia formulazione della lettera f-bis), possono essere attratti in un piano di welfare anche i rimborsi ai lavoratori delle spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico come anche le borse di studio.
Ciò premesso, con riferimento ai rimborsi per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata dai familiari, l’Agenzia ha chiarito che non rientrano nell’esenzione le attività al di fuori dei piani di offerta formativa scolastica, previste dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.